SISTRI - Il nuovo Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti
MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE
Delega ad associazioni di categoria/società di servizi
Possono adempiere agli obblighi previsti dal Sistri tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni, i seguenti soggetti:
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che non hanno più di 10 dipendenti, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi deivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006.
•
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (di cui all'art. 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006);
•
I soggetti la cui produzione annua non eccede le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
•
I soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi;
•
A tal fine i predetti soggetti, dopo aver effettuato l'iscrizione al SISTRI, provvedono a delegare le organizzazioni o loro società di servizi prescelte tramite l'apposito modulo.
La delega scritta in carta semplice è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Le associazioni imprenditoriali e/o le loro società di servizi delegate, dovranno, a loro volta, iscriversi al SISTRI, pagando il contributo previsto nell’Allegato II, per la loro categoria di appartenenza, e dotarsi di un dispositivo USB mediante il quale provvederanno, per conto di ciascun soggetto delegante, a compilare il registro cronologico e le singole Schede SISTRI, ferma restando, a carico dei soggetti deleganti, la responsabilità delle informazioni fornite nel sistema SISTRI.
Le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede SISTRI sono conservate per almeno 3 anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
Visualizza la Procedura per gli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI attraverso le organizzazioni di categoria.
Produttore non dispone tecnologie adeguate per accesso al sistema
Qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura:
1)
il delegato dell'impresa di trasporto stampa 2 copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti
2)
Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti
3)
Una copia rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto
4)
Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e ora della presa in carico dei rifiuti
Produttore che conferisce rifiuti al servizio pubblico o altro circuito organizzato di raccolta
I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi previsti dal SISTRI tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
In tale ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti ad iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria.
I produttori rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI secondo quanto è previsto dall'art. 3 del D.M. 17 dicembre 2009, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i 30 kg o 30 litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o dalla piattaforma di conferimento.
Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato da trasportatori professionali, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.
Nel caso in cui le imprese raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento devono richiedere preventivamente al delegato del centro o piattaforma il irilascio di un determinato numero di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto è accompagnato da tali schede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede. La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.
TABELLA CONTRIBUTI
MANUALI E GUIDE
Sono stati pubblicati il Manuale Operativo e le Guide del SISTRI.
Tale versione viene messa a disposizione degli utenti a supporto della fase di sperimentazione del sistema recentemente iniziata in previsione dell'imminente avvio della fase operativa, previsto per il 1° ottobre 2010.
Si tratta di un Manuale operativo che potrà esser oggetto di modifiche anche in relazione alle segnalazioni di nuove problematiche, o di proposte di modifica o di integrazione che perverranno da parte di tutti gli utenti.
Tutte le predette segnalazioni dovranno preventivamente esser approvate dal Comitato Tecnico/ Scientifico del SISTRI e verranno evidenziate con indicazione della data di aggiornamento.
Il Manuale sarà, inoltre, aggiornato dal Comitato Tecnico/Scientifico del SISTRI in relazione all'evoluzione del Sistema.
Oltre alla parte di introduzione generale, Il Manuale, in formato PDF ipertestuale, corredato di diagrammi e grafici, è articolato in tre sezioni:
1) una sezione "Dispositivi"
2) una sezione "Procedure"
3) una sezione "Guide".
La sezione "Dispositivi" descrive in modo sintetico l'utilizzo dei dispositivi USB , della Black box e degli impianti di Videosorveglianza.
La sezione "Procedure" descrive in sequenza le operazioni che devono effettuare gli "attori" del Sistri: produttore, intermediario, trasportatore, conducente, gestore. Descrive, inoltre, alcune procedure particolari, quali quella della movimentazioni di rifiuti nel corso di attività di manutenzione, cantieri, micro raccolta, trasporto transfrontaliero.
La sezione "Guide" descrive, infine, l'uso del software, da parte dei produttori/detentori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di trattamento. La descrizione del software è accompagnata da immagini delle schermate delle operazioni che vengono progressivamente effettuate sul software dai differenti attori.
MANUALE OPERATIVO (vers. 2.3 aggiornata al 19/4/2011)
GUIDA PRODUTTORI (aggiornata al 8/3/2011)
GUIDA TRASPORTATORI (aggiornata al 8/3/2011)
GUIDA RECUPERATORI/SMALTITORI (aggiornata al 8/3/2011)
GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL DISPOSITIVO USB (aggiornata al 15/3/2011)
GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL BROWSER SISTRI (aggiornata al 23/3/2011)
GUIDA UTILIZZO DISPOSITIVI USB (aggiornata al 20/4/2011)
PROCEDURA RIPRISTINO SOFTWARE DISPOSITIVO USB
PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTRI
PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DEI CERTIFICATI DEL DISPOSITIVO USB (aggiornata al 20/4/2011)
PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELLA BLACK BOX
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ
GUIDA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2010 (vers. 1.0 aggiornata al 15/3/2011)
RESTITUZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
Al fine di semplificare la procedura prevista dall’art. 21, comma 1, del DM 18/2/2011, n. 52 per quanto riguarda la restituzione dei dispositivi elettronici, i soggetti interessati dovranno comportarsi nel modo seguente:
- Dispositivi USB: dopo aver comunicato al Sistri l’avvenuta variazione in tema di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi - contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all’applicazione “Gestione Azienda” (disponibile a breve nella versione completa di tutte le funzionalità) nell’area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese - il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI gli operatori iscritti invieranno il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. Per quanto riguarda il caso specifico della cessazione di un’attività o di un ramo di azienda, si ricorda che in ottemperanza dell’articolo 178 e dell’articolo 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 sulla responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti, dovrà comunque essere garantita la corretta gestione dei rifiuti da parte del produttore. In altre parole, la cessazione del ramo d’azienda o dell’attività (e quindi la restituzione dei Token) presuppone che tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti siano stati ottemperati.
- Black Box: si fa rinvio a quanto stabilito dalla circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28 febbraio 2011. La Black Box verrà ritirata dal SISTRI presso l’officina stessa che ha provveduto alla sua disinstallazione.
- Video sorveglianza: in caso di cessazione delle attività di conferimento, l’operatore interessato dovrà comunicare al SISTRI, all’indirizzo mail discariche@sistri.it, tale circostanza. Il Ministero e il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente effettueranno tutte le necessarie verifiche dando seguito alle opportune azioni.
Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’Allegato 1A del Testo Unico SISTRI, DM 18/2/2011, n. 52, “Gli operatori dovranno utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i dispositivi medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei dispositivi stessi che ne impedisca l’utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti.”
FAQ - Domande Frequenti
Qui di seguito vengono riportate le risposte del Ministero alle domande più frequenti raccolte in un unico documento, che può essere stampato per una più comoda e rapida consultazione.