SISTRI - Procedura per gli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI attraverso le organizzazioni di categoria
PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SISTRI ATTRAVERSO LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA
1. Il quadro normativo
L’art 7, comma 1, del DM 17 dicembre 2009 stabilisce una procedura semplificata in ordine agli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
I seguenti soggetti:
* imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art 212, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152
* i soggetti la cui produzione annua non eccede le 4 tonn. di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all’art 2135 del codice civile
* i soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 tonn. di rifiuti non pericolosi
* i soggetti di cui all’art1, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 che aderiscono volontariamente al SISTRI:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’ articolo 184, comma 3, lettere c) e d) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 che non hanno più di 10 dipendenti;
- le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all’art 3, comma 1 lett.b);
- imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’ articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’ articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
una volta iscritti al SISTRI, possono adempiere agli obblighi relativi tramite delega alle seguenti strutture:
a) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali,
b) società di servizi di diretta emanazione delle medesime.
La delega, redatta in carta semplice secondo il modulo appositamente predisposto, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante.
La firma può essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante dell’impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale attesta di aver attribuito all’associazione imprenditoriale od alla società di servizi di diretta emanazione della stessa l’incarico di adempiere, per proprio conto, agli adempimenti di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Le associazioni imprenditoriali e le società di servizi, come sopra individuate, provvedono alla compilazione delle schede Sistri dei soggetti deleganti secondo le modalità e le tempistiche indicate nella legislazione vigente.
La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico del soggetto delegante il quale è tenuto a conservare il registro cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso la propria sede o presso l’associazione imprenditoriale delegata o sua società di servizi. Il materiale archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
2. Procedura d’iscrizione al SISTRI
Per espletare gli adempimenti del SISTRI per conto dei soggetti deleganti, le Associazioni imprenditoriali si iscrivono al SISTRI attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, in modalità web, o iscrivono, sempre le Associazioni Imprenditoriali, le società di servizi di loro diretta emanazione, nella medesima modalità. In questa seconda ipotesi nella sezione 1.4 del modulo di iscrizione dovrà essere indicata, come persona da contattare, un soggetto dell’Associazione di riferimento.
Per le Associazioni Imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione che già avessero presentato domanda di iscrizione, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17 dicembre 2009, il SISTRI provvede a richiedere le informazioni aggiuntive previste dalla presente procedura.
Il SISTRI, non appena ricevuta dai soggetti di cui al punto 1 lettere a) e b) la richiesta di iscrizione, trasmette automaticamente al soggetto richiedente il numero di pratica.
Una volta acquisito il numero di pratica, i soggetti di cui al punto1 lettere a) e b) provvedono al versamento del contributo annuo dovuto per ciascuna unità locale con le modalità indicate nel D.M. 17 dicembre 2009.
L’associazione subito dopo provvederà ad inviare al SISTRI l’elenco delle imprese deleganti, con il rispettivo numero di pratica mediante la compilazione del Modulo A.
Il SISTRI, sulla base della documentazione presentata, una volta verificata la correttezza del pagamento effettuato provvede alla configurazione dei dispositivi elettronici USB secondo i dati segnalati.
Il SISTRI, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, comunicherà all’Associazione Imprenditoriale l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operatività.
Per ciascuna delle Associazioni imprenditoriali e delle società di servizi iscritte al sistema viene consegnato dal SISTRI direttamente all’Associazione, fino ad un massimo di tre dispositivi USB multiutente.