SISTRI - Il nuovo Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti
E' appena entrato in vigore il D.M. del 17 dicembre 2009 (modificato dai decreti D.M. 15 febbraio 2010, D.M. 9 luglio 2010, D.M. 28 settembre 2010, D.M. 22 dicembre 2010, D.M. 18 febbraio 2011 (Decreto unificativo), D.M. 26 maggio 2011) che istituisce il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), ai sensi dell'art. 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del Decreto-Legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.
SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI
L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 individua:
- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI | ||||
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PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI | ||||
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REGIONE CAMPANIA | ||||
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COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI | ||||
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CONSORZI | ||||
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TRASPORTATORI PROFESSIONALI | ||||
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OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE | ||||
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TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI | ||||
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RECUPERATORI E SMALTITORI | ||||
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2 - Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
• | le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; | |
• | gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; | |
• | le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006. |
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
• | le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. |
*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
I FASE - Iscrizione
Entro il 29 marzo dalla data di entrata in vigore del Decreto per gli utenti del primo gruppo.
Entro il 30 aprile dalla data di entrata in vigore del Decreto per gli utenti del secondo gruppo.
Entrambi devono provvedere all'iscrizione al sistema e al pagamento dei contributi previsti, comunicando i seguenti dati:
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Produttori, Intermediari/commercianti, Gestori, altri: Ragione sociale, Sede legale, Codice fiscale, Unità locale/i, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Numero Addetti, Persona da contattare ed eventuale indicazione dell'Associazione imprenditoriale a cui si affidano gli adempimenti procedurali previsti;
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Trasportatori: Ragione sociale, Sede legale, Codice fiscale, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Persona da contattare e numero di dispositivi richiesti per i veicoli.
A decorrere dal 12 agosto possono iscriversi gli utenti del terzo gruppo per i quali l'adesione è facoltativa.
Modalita' di iscrizione:
On-line L’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana Via Email L'utente può scaricare il Modulo di Iscrizione in formato pdf, compilarlo ed inviarlo via e-mail all'indirizzo di posta iscrizionemail@sistri.it Via FAX L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 050863. Telefonicamente L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 003836.
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Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
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In sede di prima applicazione del Decreto, il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
All’atto della comunicazione dei dati, l’utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.
Qualora l’utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un’Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell’iscrizione il nome e la sede dell’ Associazione o della società di servizi.
Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.
II FASE - Comunicazione pagamento e Consegna dei dispositivi
Si fa presente che a seguito di verifiche eseguite dal sistema è stato riscontrato che molti operatori che hanno effettuato la procedura di iscrizione, nonostante abbiano ricevuto l’assegnazione del numero di pratica, non hanno ancora provveduto a comunicare a SISTRI gli estremi dell’avvenuto pagamento dei contributi dovuti.
A tale riguardo si ricorda che l’art. 5 del Decreto 15 febbraio 2010 prescrive che dopo aver effettuato il pagamento dei contributi previsti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 050863 o via email all’indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:
- il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero
- il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento
NB: Si rammenta che in mancanza della predetta comunicazione dell’avvenuto pagamento il SISTRI non potrà procedere alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla successiva consegna degli stessi.
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:
- per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:
- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo
- nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.
Nella data che verrà comunicata, presso le sedi CCIAA o presso le sedi reionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o presso le Associazioni imprenditoriali designate, con una tempistica presumibile di 10-15 minuti, ciascun utente potrà:
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consegnare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
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firmare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
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consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI;
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presentare fotocopia leggibile dei documenti di identità del rappresentante legale e, qualora presenti, del/i delegato/i;
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ritirare i dispositivi elettronici USB;
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ritirare la lista delle officine autorizzate per l'installazione del dispositivo Black Box;
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ritirare la stampa in busta cieca delle credenziali di utilizzo dei dispositivi (PIN, PUK, Username e Password);
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consegnare l'attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA;
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firmare la lettera di presa in consegna del/i dispositivo/i USB, con la quale il destinatario si assume la responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del dispositivo assegnato.
La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle Black Box devono essere completate entro il 30 novembre 2010 (come previsto dal D.M. 28 settembre 2010).
SCADENZE E OBBLIGHI
Si ricorda che gli tutti gli utenti, nonostante l'inizio dell'operatività del SISTRI al 1° ottobre 2010, sono tenuti comunque ad adempiere agli obblighi previsti dagli art. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, e quindi alla compilazione cartacea di registri di C/S e dei formulari, fino alla data del 31/12/2010 (termine previsto dal D.M. 28 settembre 2010) ulteriormente prorogato fino al 31/5/2011 (come da D.M. 22 dicembre 2010)
Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:
Dispositivo USB Dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico che consente la trasmissione dei dati, di firmare elettronicamente le informazioni fornite e memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti Black Box Dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. La Black Box è costituita da un contenitore di dimensioni 15x10x5 cm, dotato di un modulo di ricezione GPS per il rilevamento di posizione del veicolo, un modulo di comunicazioni dati GPRS per la trasmissione di allarmi da parte dell'utente, un modulo di sicurezza, un modulo di interfaccia con il dispositivo USB, una memoria locale per l'archiviazione dei dati e una batteria tampone.
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La consegna e l’installazione della Black Box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 15/2/2010 e dal D.M. 9/7/2010, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema:
A) | per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli stessi, e' dovuto:
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B) | per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi. |
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C) |
per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi). Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Le seguenti tipologie di impianti:
Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento. Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza. |
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D) |
per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi. |
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E) |
per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli. Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5. |
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F) | per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in base al numero degli abitanti. |
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G) | per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. |
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H) | per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro societa' di servizi il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica categoria.
Il pagamento del contributo e' effettuato mediante:
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Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.
Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
presso qualsiasi Ufficio Postale:
mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427 intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA.
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
- Contributo SISTRI/anno 2010
- il codice fiscale dell’Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. Colombo 44
00147 - ROMA
CODICE FISCALE 97222270585
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
- contributo SISTRI/anno 2010
- il codice fiscale dell’Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):
versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:
- Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;
- il codice fiscale dell’Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 050863 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:
- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
- l’importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Per qualsiasi comunicazione è, in ogni caso, possibile contattare il SISTRI al seguente numero verde: 800 003836.
A seguito dell’invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle black box.
In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.