Terre e Rocce da Scavo

Per il riutilizzo di terre e rocce da scavo ottenute quali sottoprodotti, si applica l’art. 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 e da eventuali ulteriori successive modificazioni e con l’avvenuta integrazione dell’art. 185 con l’entrata in vigore della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, con le precisazioni ed i chiarimenti riportati nei successivi articoli.

Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e demolizione, scorie ecc. ) o materiali di origine antropica.

   Terre e Rocce da scavo

Possono essere gestite come:

      Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a))                                      

      Sottoprodotto (art. 186)

 


Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti ed utilizzate come sottoprodotti con due possibili destinazioni:

     per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1   -  

Impiego diretto
siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiiti;

2   -   Utilizzo certo e integrale
sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
3   -   Assenza di trattemento o trasformazioni
l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per  soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
4   -   Tutela Ambientale
sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
5   -   Provenienza
sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
6   -   Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e’ contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
7   -   Dimostrazione dell'utilizzo
la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Terre e rocce da scavo

 

     nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava, purchè rispettino le condizioni elencate nell’art. 183, comma 1,  lett. p), e cioè:

1   -  

siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2
  -   il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3   -   soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4   -   non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5   -   abbiano un valore economico di mercato.

 

Procedura per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come Sottoprodotto

Procedura Terre e Rocce da scavo come Sottoprodotto

 

Il produttore delle terre e rocce da scavo, valutata positivamente la possibilità di utilizzare i materiali di scavo come sottoprodotti, redige un progetto per il loro utilizzo, da cui risulti il rispetto di tutti i requisiti indicati dall'art. 186 dl D.Lgs. 152/2006.

 

Il Progetto di Riutilizzo

Il progetto di utilizzo deve essere presentato unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio o D.I.A. edilizia o comunque almeno 20 gg prima dell'inizio effettivo dei lavorie ne costituisce parte integrante.

Il progetto deve essere sempre corredato da:

     -  

Relazione tecnica a firma del tecnico competente

  -   Progetto edilizio-urbanistico in relazione al quale viene effettuato lo scavo
  -   Ubicazione, aree e volumi del sito di scavo
  -  

Descrizione

 •   
delle modalità di caratterizzazione e campionamento dell’area di scavo, dell’ accertamento eseguito per escludere l’area di scavo da siti da bonificare o in corso di bonifica;
 •
dei risultati analitici della caratterizzazione e della valutazione dei requisiti merceologici e ambientali dei materiali di scavo;
 •
delle modalità di valutazione degli impatti riferiti al sito di scavo, alle fasi di trasporto e al sito di destinazione, al fine di garantire un’elevata protezione ambientale;
 •
modalità e strutture di deposito dei materiali di scavo.

  -  

Indicazione

 •   
dell’area di destinazione dei materiali di scavo, della sua destinazione d’uso e del progetto di riutilizzo.

Allegati al progetto:

   
-  
Copia dell’accordo tra produttore e utilizzatore dei materiali di scavo
  -  

Elaborati cartografici

 •   
cartografia della classificazione urbanistica dell’area di scavo
 •
cartografia della classificazione urbanistica dell’area di destinazione
 •
planimetrie del sito di provenienza e del sito di conferimento con evidenziate le aree di scavo, di deposito e di riutilizzo
 •
planimetria del sito di scavo con indicati i punti di campionamento
 •
copia dei certificati di analisi merceologiche e chimiche svolte sui campioni prelevati dal sito di produzione dei materiali di scavi

  -   Autocertificazione
 •   
redatta dal titolare/responsabile legale della Ditta produttrice in cui si dichiara che le terre e rocce da scavo prodotte sono utilizzate come sottoprodotti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs 152/06

Procedura per sottoprodotto nei processi industriali

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

In particolare rientra in questa fattispecie il trasporto di materiale in un impianto di lavorazione inerti e la successiva vendita: il quantitativo di terreno destinato a tali processi industriali deve essere trasportato così come viene escavato direttamente all’impianto.

 

Deposito in attesa di utilizzo

Nel caso in cui il progetto di riutilizzo approvato preveda un deposito intermedio, il permesso di costruire o D.I.A. edilizia comprendono anche questa fattispecie. Il tempo di deposito, nel cantiere stesso o in un altro sito intermedio in attesa dell’utilizzo finale non può superare un anno: decorso tale termine si deve provvedere alla rimozione come riutilizzo, se nel cantiere di destinazione finale è stato approvato il progetto di riutilizzo, altrimenti si procede alla rimozione come rifiuto; se, invece, il materiale viene trattato come rifiuto fin dall'origine si devono seguire le procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e spetta al produttore gestire il flusso del rifiuto in modo corretto fino allo smaltimento o recupero in un impianto autorizzato.

Nel caso si opti per il deposito in attesa di utilizzo in un sito intermedio che non è già ricompreso in un permesso di costruire o D.I.A. edilizia è necessario ottenere uno specifico titolo abilitativo edilizio.

 

Tipologie di interventi da cui si originano le terre e rocce da scavo

  1.  

Interventi soggetti a VIA o Autorizzazione Integrata Ambientale

La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186, nonché i tempi per l’eventuale deposito dei materiali di scavo in attesa di utilizzo, devono risultare da
apposito progetto che è approvato dalla autorità titolare del relativo procedimento di VIA o AIA

Quindi:
  a) Presentazione di domanda di autorizzazione di VIA o AIA
  b) Presentazione di apposito progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo
  c) Approvazione del progetto di utilizzo da parte della Autorità che rilascia l’autorizzazione di VIA o AIA

Il deposito dei materiali di scavo in attesa di utilizzo di norma non può essere superiore a 1 anno.

Il deposito può essere fino a 3 anni, nel caso sia previsto il riutilizzo nello stesso intervento oggetto della autorizzazione

  2.  

Interventi soggetti al Permesso di costruire o alla Dichiarazione Inizio attività

La sussistenza dei requisiti relativi al comma 1 dell’art. 186 , nonché i tempi per l’eventuale deposito dei materiali di scavo in attesa di utilizzo, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della stessa procedura del Permesso di Costruire , se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (DIA)

Quindi:
  a) Presentazione del Permesso di costruire o DIA con allegato il progetto di utilizzo
  b) Verifica della sussistenza dei requisiti nell’ambito della procedura

Deposito non superiore a 1 anno

  3.  

Interventi relativi a lavori pubblici non soggetti a VIA, AIA, PdC, DIA

Nel caso di produzione di terre e rocce da scavo nel corso di lavori pubblici non sottoposti a VIA, AIA, permesso di costruire e DIA, la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1 dell’art. 186, nonché i tempi per l’eventuale deposito dei materiali di scavo in attesa di utilizzo, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.

Quindi:
  a) Presentazione del progetto dell’opera con allegato il progetto di utilizzo sotto forma di idoneo allegato tecnico dimostrativo della
      sussistenza dei requisiti e tempi di deposito

Deposito non superiore a 1 anno

 

Riutilizzo in sito

Ai sensi dell’art. 185 comma 1 lett. c-bis del D.Lgs. 152/2006 (lettera aggiunta dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009), fermo restando che il materiale escavato nel corso dell’attività di costruzione non deve essere contaminato, il suo riutilizzo in sito allo stato naturale ai fini della costruzione è sottratto dalla disciplina sui rifiuti e sulle terre e rocce da scavo.