News - Articolo: "Occhi aperti sui rifiuti elettronici"

Il ritiro di un rifiuto costituito da un Raee (cioè rappresentato da un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, ad esempio un frigorifero o una lavatrice ma anche un piccolo apparecchio come un asciugacapelli o un frullatore) da parte di qualche soggetto presuppone che questi sia in possesso di un'apposita autorizzazione per lo stoccaggio di quel rifiuto.

CHI RITIRA
In difetto di tale autorizzazione, questo soggetto sta commettendo un "reato di gestione non autorizzata di rifiuti" (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), reato colpito con sanzioni penali piuttosto pesanti (si veda la scheda a fianco). Il negoziante che ritira, inoltre, deve compilare il formulario per il trasporto (nella sua qualità di detentore); tenere i registri di carico e scarico ed inviare il Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) alla Camera di commercio competente sul territorio entro il 30 aprile 2010 (nella sua qualità di recuperatore/smaltitore, poiché lo stoccaggio è una fase del recupero e dello smaltimento). Se questi adempimenti non sono rispettati, il Dlgs 152/06 (codice ambientale) prevede una serie di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie o penali, relativamente sia al formulario sia all'eventualità che i Raee siano pericolosi.
Pertanto, anche il negozio che ritira un condizionatore vecchio da rottamare per venderne uno nuovo (a prescindere dal fatto che dia un incentivo sul nuovo) sta ritirando un rifiuto per il cui stoccaggio deve essere espressamente autorizzato dalla regione o dalla provincia. Inoltre, deve onorare gli obblighi relativi alle varie scritture ambientali citate sopra.
Da tempo, si è in attesa di un decreto ministeriale che semplifichi il sistema autorizzatorio e amministrativo per i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che ritirano i rifiuti di tali apparecchiature (i Raee). Tuttavia, tale provvedimento non è ancora stato emanato. Pertanto, per i rivenditori di Aee, nel momento in cui ritirano un Raee, valgono le regole generali per i rifiuti citate sopra.

I RISCHI
Tale stoccaggio non autorizzato impedisce anche al trasportatore di prelevare il Raee destinato al recupero/smaltimento poiché esso proviene da uno stoccaggio abusivo (non autorizzato).
Allo stesso modo, il gestore dell'impianto di destinazione non può ritirare il Raee da recuperare o smaltire poiché questo proviene da uno stoccaggio non autorizzato e da un trasporto illecito. Diversamente, il trasportatore e il destinatario apportano un contributo casualmente agevolatore alla realizzazione di una gestione illecita e si espongono al concorso nel reatodi gestione abusiva dei rifiuti con il venditore di Aee.

LE RESPONSABILITA'
Infatti, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la corretta condotta gravano su tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi. La Cassazione (III sezione penale, sentenza 6420 dell'11 febbraio 2008) ha ritenuto che nulla esclude la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti quando costoro si siano «resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti».

IL PRIVATO
Dal canto suo il cittadino potrebbe verosimilmente incorrere nella violazione dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, poiché ha consegnato tali rifiuti ad un soggetto non autorizzato.
Pertanto, fino a quando non sarà emanato il Dm di semplificazione per il ritiro dei Raee da parte dei negozianti, il consumatore deve continuare a: portare il Raee da sé in ecopiazzola comunale oppure rivolgersi alla propria municipalizzata per il trasporto presso la ecopiazzola oppure accertarsi che quel negoziante sia in possesso dell'autorizzazione regionale o provinciale per lo stoccaggio dei Raee. Certamente, nei primi due casi, rinuncerà a un incentivo ma si eviterà molti problemi.

Fonte: ilSole24Ore.com

6/4/2010