News - Shopper di plastica: in vigore le sanzioni, tutti i requisiti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (n. 116/2014) del Decreto Legge Competitività (n. 91/2014), è stato completato l'iter della normativa italiana sulla commercializzazione degli shopper monouso non biodegradabili e compostabili.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, la legge contiene una norma (art. 11, comma 2-bis) che fa scattare dallo scorso 21 agosto le sanzioni pecuniarie previste per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore.
La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi – che si applica anche qualora tali prodotti vengano ceduti al pubblico a titolo gratuito [v. art. 1, lett. d) D.M. 18 marzo 2013, n. 67447] – parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore: v. articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).
Il legislatore ha dunque disposto l'entrata in vigore immediata del predetto regime sanzionatorio, e con l'occasione Assobioplastiche ricorda che:
- I prodotti monouso conformi sono solo quelli certificati biodegradabili e compostabili in accordo con la norma UNI EN 13432:2002.
- Gli enti certificatori più comunemente utilizzati dai produttori dei manufatti biodegradabili e compostabili al fine di certificarne la piena rispondenza alla UNI EN 13432:2002 sono AIB Vincotte, Certiquality s.r.l. e Dincertco.
- In Italia è stato sviluppato da alcuni anni un efficiente sistema di marcatura e riconoscimento dei manufatti biodegradabili e compostabili a cura del Consorzio Italiano Compostatori (con la collaborazione dell'ente certificatore Certiquality s.r.l.) che rilascia il marchio "Compostabile-CIC".
- Quanto ai sacchi non biodegradabili e compostabili, gli spessori che questi debbono possedere per essere considerati riutilizzabili, e dunque commercializzabili, sono quelli indicati dalla normativa di cui sopra, ossia:
1 - 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all'uso alimentare;
2 - 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all'uso alimentare;
3 - per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all'uso alimentare, 60 micron se non destinati all'uso
alimentare.
"Assobioplastiche ringrazia le associazioni dei commercianti che in questi giorni stanno opportunamente informando i loro associati circa l'entrata in vigore del predetto regime sanzionatorio, e si dichiara a completa disposizione per qualsiasi supporto e chiarimento. Un'apposita pagina sul proprio sito, reperibile all'indirizzo www.assobioplastiche.org/normative-del-settore/, contiene tutti i riferimenti legislativi utili", conclude una nota dell'associazione.
Fonte: Greenbiz.it
4/9/2014