News - Rimozione amianto: quando diviene obbligatoria la bonifica?

Rimozione amianto: come si delineano le norme relative alle procedure di bonifica di questo materiale dichiarato fuori legge in Italia a partire dal 1992? L’amianto infatti, materiale versatile ed a basso costo è stato molto utilizzato nel corso degli anni ’70 -’80 in edilizia grazie alle sue proprietà isolanti e fonoassorbenti: con il piccolo inconveniente che le polveri da esso derivanti sono molto pericolose (cancerogene) per l’apparato respiratorio umano. Di qui, nel corso degli anni si sono sviluppate procedure di sicurezza per ottemperare alla corretta rimozione dell’amianto dagli edifici e manufatti.

 

 

La bonifica amianto negli edifici privati è un onere che grava esclusivamente sui proprietari (Comune e Asl non sono tenuti infatti ad effettuare sopralluoghi): in particolare pare utile analizzare la disciplina della materia nell’ambito condominale. A tale riguardo differenze ingenti si concretizzano a seconda che l’amianto sia presente negli edifici in forma compatta (cemento-amianto o vinil-amianto) oppure in configurazione friabile.

Amianto in matrice friabile
In caso di presenza negli edifici di amianto friabile (formato molto pericoloso del materiale, poiché riducibile in polvere con la semplice azione manuale e pertanto più facilmente inalabile) il proprietario dell’edificio (oppure l’amministratore, nel caso di un condominio) è tenuto a comunicare alla Asl di riferimento i dati relativi alla presenza di tale insidioso materiale: l’obbligo è prescritto dalle legge (l. 27 marzo 1992, n. 257) e la sua violazione, nel caso di omessa comunicazione, è suscettibile di sanzione amministrativa (pecuniaria, oltre i 2mila euro in sede edittale).

Amianto compatto
L’amianto compatto è meno pericoloso (non può essere sbriciolato se non con l’impiego di attrezzi meccanici, pertanto la diffusione di micro-fibre è molto meno probabile) e la sua presenza in edifici in buono stato non fa scattare alcun obbligo di comunicazione. Qualora l’edificio o il manufatto presentino però condizioni di degrado allora il proprietario (o l’amministratore nel caso di un condominio) ha l’obbligo di far effettuare una ispezione con annessa valutazione del rischio: per fare ciò è necessario avvalersi di un tecnico abilitato (o di un’impresa abilitata anch’essa). Qualora dovesse essere accertata la necessità di intervenire sull’amianto (in caso di pericolosità dei manufatti presenti) scatta l’obbligatorietà di rivolgersi ad una ditta specializzata iscritta all’Albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).

 

 

Spese di bonifica:  chi paga?
Ma in concreto, parlando schietto, a chi spetta di tirare fuori i soldi per le procedure di bonifica? Per ciò che riguarda le operazioni in condominio, la spesa spetta ovviamente ai condomini (con la solita ripartizione in base ai millesimi): esiste tuttavia la possibilità per i condomini stessi di rivalersi nei confronti della ditta costruttrice solo nel caso in cui l’amianto sia stato installato successivamente all’entrata in vigore dei divieti di legge. Le maggioranze assembleari per deliberare gli interventi sono le solite: piccoli interventi (quindi manutenzione ordinaria) necessitano una maggioranza semplice degli intervenuti, mentre bonifiche di grossa entità vogliono la maggioranza aggravata (che comprende anche il  superamento dei 500 millesimi de approvazione).

 

Fonte: Ediltecnico.it

29/8/2014