News - Albo gestori ambientali, dal 7 settembre vige la semplificazione

Dal 7 settembre 2014 entrerà in vigore il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120, provvedimento del Ministero dell’Ambiente che disciplina l’Albo gestori ambientali nazionale. Parte quindi la semplificazione.

Il provvedimento (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”) è composto di 26 articoli in cui vengono definite le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità delle procedure di iscrizione e i relativi diritti annuali.
Si tratta di una novità importante per un organismo istituito mediante il Decreto legislativo 152/2006 e che si è definito come successore all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal Decreto 22/1997. E, dopo dieci anni di vigenza, viene abrogato il precedente dm 406/98.

 

 

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 23 agosto 2014, durante questo weekend, ed ora è pronto a manifestare i suoi effetti su tutti il territorio italiano.

Meno dieci giorni all’entrata in vigore.

Si, ma quali sono le principali novità? Eccone alcune:

  • gli operatori non devono più comunicare le modifiche anagrafiche al Registro imprese;
  • le categorie di iscrizione verranno accorpate e le imprese iscritte per il trasporto dei rifiuti non devono iscriversi per il transfrontaliero o gli iscritti alle categorie 4 e 5 possono trasportare da sé prodotti o RAEE senza altre iscrizioni;
  • viene disciplinata la trasmissione via internet delle domande all’Albo; per il rinnovo dell’iscrizione servirà presentare l’autocertificazione che attesti il permanere dei requisiti utili all’iscrizione;
  • decade l’obbligo di dimostrare l’idoneità degli automezzi con la perizia di un professionista: è redatta e firmata dal Responsabile tecnico dell’impresa.

In questo modo, i costi per le imprese diminuiscono di 15.554.000 euro.

Ci sono nuove disposizioni anche per il Responsabile tecnico. La sua professionalità doveva essere dimostrata, prima dell’entrata in vigore del decreto, tramite la partecipazione a corsi di formazione comprensivi di esami. Al contrario, col nuovo decreto la professionalità dovrà essere testata da subito tramite verifica. Poi, ogni cinque anni dovrà esserci una verifica dell’aggiornamento professionale.

 

Fonte: Ediltecnico.it

28/8/2014