News - Auto d'epoca smontate: a certe condizioni non sono rifiuti
I veicoli d'epoca "conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati" non sono da considerarsi rifiuti. Lo ricorda la Corte di Cassazione sezione penale - con sentenza dello scorso mese - in riferimento alla pronuncia del Tribunale di Montepulciano. Il giudice ha condannato due soci per aver realizzato e gestito un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, e cioè autoveicoli fuori uso, senza la prescritta autorizzazione.
Ma, secondo i due soci il Tribunale ha erroneamente qualificato come rifiuti gli automezzi che la ditta conserva e utilizza nell'ambito dell'attività d'impresa: riparazione, restauro e commercio di autovetture d'epoca.
Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico esiste, accanto alla disciplina generale in materia di rifiuti una disciplina specifica per i veicoli fuori uso (Dlg 2003/209). Un decreto che - secondo la giurisprudenza - considera il veicolo "fuori uso" un rifiuto, sia con riferimento al veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia a quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, e quello che risulti in evidente stato di abbandono benché giacente in area privata.
La normativa in questione, però, non lasci dubbi circa il fatto che il concetto di veicolo da considerarsi rifiuto trovi un'espressa deroga per quelli che vengono definiti "veicoli d'epoca" o "di interesse storico o collezionistico". Tali categorie, infatti, non sono ricomprese nella definizione di rifiuto a condizione che i veicoli stessi siano "conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati".
Tale esclusione ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle auto storiche e destinate al collezionismo, per le quali l'uscita di produzione e l'assenza di nuova e attuale produzione di parti di ricambio richiede la piena utilizzazione di tutte le parti ancora esistenti e reperibili e richiede interventi di manutenzione e riparazione in qualche modo specializzati. Questo non significa che per i veicoli aventi epoca di produzione e prima immatricolazione ultra ventennale si possa procedere mediante qualsiasi forma di raccolta e di custodia senza incorrere nei limiti e nelle garanzie previste dalla normativa in tema di rifiuti. E' sufficiente osservare che il decreto del 2003 (articolo 3, comma 3) richiede che si sia in presenza di veicoli e parti di ricambio "conservati in modo adeguato" anche con riferimento ai veicoli che non sono "pronti all'uso". In tale prospettiva l'esame della natura delle auto non circolanti e dei pezzi di ricambio deve avvenire non nell'ottica di verificare quale sia la provenienza, bensì quale sia il loro impiego. Con la conseguenza che i veicoli e i pezzi smontati potranno essere ricondotti alla categoria di rifiuto nei casi in cui non appaiano conformi alle finalità di restauro o di reimpiego in considerazione delle caratteristiche intrinseche e delle modalità di conservazione.
Fonte: Greenreport.it
1/2/2014