News - Sistri: 25 risposte dal ministero. Ma i dubbi restano

Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato il Quadro Sinottico relativo agli aspetti normativi che ruotano attorno al Sistri, costruito con uno schema domanda-risposta che permette di dare chiarimenti a richieste provenienti da fronti quali Confindustria, FISE, Assoelettrica.

IL NUOVO DOCUMENTO – Il Quadro sinottico arriva dopo la Circolare per la "semplificazione e razionalizzazione del Sistri", pubblicata a inizio mese. In questo caso il tentativo è quello di fornire ulteriori delucidazioni sui metodi di applicazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e sugli obblighi di legge previsti. Sono racchiusi in questo documento 25 interrogativi di Confindustria, Assoelettrica, Fise, Fai_Sistri, Associazioni dei Gestori di Rifiuti, da Ansep-Unitam e Selex.

 

 

I NUOVI PRODUTTORI – E’ il primo quesito contenuto nel Quadro sinottico: “Sono obbligati all’operatività del Sistri, prevista per il 1° ottobre i “nuovi produttori”, solo nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi?”, chiedono da Confindustria. E la risposta del ministero spiega che i nuovi produttori sono obbligati ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi.

Le ipotesi sono queste:

- trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi

– in queste ipotesi sarà obbligatorio aderire al Sistri, come gestori e anche come produttori;

- trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione di rifiuti non pericolosi: in questa ipotesi non sarà obbligatorio aderire al Sistri.

DAI PRODUTTORI AI TRASPORTATORI – “Il produttore che conferisce i propri rifiuti pericolosi a un trasportatore, deve verificarne il rispetto alla normativa Sistri? Se sì, in che modo?”, chiedono ancora da Confindustria. In questo caso, la risposta del ministero è che, no, non ci sono obblighi del genere. Il produttore deve conservare la copia stampata della scheda Sistri – Area Movimentazione che gli trasmette il gestore e che attesta l’assolvimento dell’obbligo, oppure (in caso di disfunzione) segnalare che la scheda non gli è pervenuta.

INTEROPERABILITA’ – Questo è sempre stato uno dei crucci maggiori. Questa volta il problema dell’interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e il Sistri – in particolare la necessità di una gestione delle modalità di interoperabilità – viene sollevato da Fai_Sistri. Ecco la risposta: “Il problema potrebbe essere parzialmente superato grazie alla creazione da parte delle software houses (e/o di Selex) di software in grado di consentire una gestione asincrona delle comunicazioni Sistri rispetto alle attività di compilazione delle schede, che rimarrebbero nella sfera delle attività gestionali aziendali. Rimane da definire un sistema di certificazione dei sistemi di interfaccia tra software gestionali e Sistri. Potrà essere considerata anche l’ipotesi di una modifica del Sistri per consentire il funzionamento del sistema off-line”.

 

 

OBBLIGHI NEL PERIODO DI MORATORIA DEL REGIME SANZIONATORIO – La copia della scheda Sistri non sostituisce il formulario, dicono dal ministro. Per i produttori iniziali restano al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti Sistri, non sanzionati fino al 31 luglio 2014.

 

Fonte: Greenbiz.it

15/11/2013