News - Sistri: si parte. La circolare del ministero
Parte oggi ufficialmente il Sistri. E compare sul sito del ministero dell’Ambiente la nota esplicativa che riassume gli obblighi, categoria per categoria. Ma non è ancora tutto chiaro per chi ogni giorno dovrà utilizzare il sistema.
OBBLIGHI DI ADESIONE – La circolare del ministero riepiloga quanto definito finora. L’obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti vale per:
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
-“gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
Nessun obbligo invece per:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Questi soggetti possono però aderire al SISTRI su base volontaria.
SCADENZE E OPERATIVITA’ – Da oggi il SISTRI entra in operatività per i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi dal termine del 3 marzo 2014. A questa data è previsto l’avvio dell’operatività del sistema per:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
REGIME TRANSITORIO E SANZIONI - Regime transitorio e sanzioni. Tenendo conto dei 2 scaglioni temporali, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto. Le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal 31esimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria. Per 30 giorni successivi alla data di avvio gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni. Le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006. La circolare ricorda anche che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, alcuni prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, prevede che le sanzioni legate al SISTRI siano attive soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
RESTANO I DUBBI – La circolare definisce ancora una volta obblighi di iscrizione e scadenze, ma nella pratica cosa accade? Regna ancora una certa confusione, a quanto pare. Basta dare un’occhiata a quello che hanno postato questa mattina gli utenti del Sistri Forum, che non ritengono di potersi fidare sempre del call center reso loro disponibile e si interrogano su come comportarsi in casi particolari, che tuttavia fanno parte della loro quotidianità. Se non altro, per ora non avranno a che fare con le sanzioni, ma per l’ennesima volta l’utilità del sistema ed il suo funzionamento non sono del tutto chiari agli addetti ai lavori.
Clicca qui per scaricare la circolare del ministero dell'Ambiente.
Fonte: Greenbiz.it
1/10/2013