News - Autorizzazione Unica Ambientale, come richiederla?
L’introduzione dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) è avvenuta con l’entrata invigore del DPR 13 marzo 2013 n. 59. L’AUA sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale e viene rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive.
Confindustria ha pubblicato le Linee Guida applicative sul DPR 59/2013, con le quali spiega innanzitutto che l’AUA è fondamentalmente diversa dall’AIA per approccio concettuale (integrazione di tutti gli aspetti ambientali), contenuto (applicazione delle BAT) e iter amministrativo-procedurale. Si tratta di un “contenitore” di molti e diversi aspetti autorizzativi che continuano a essere considerati singolarmente. Lo scopo dell’AUA è introdurre un efficace snellimento burocratico per imprese ed enti preposti.
Confindustria spiega nel dettaglio a chi si applica l’AUA, quando non si applica, a chi, come e quando deve essere presentata la domanda, quali devono essere i contenuti della prima domanda per impianti esistenti al 13 giugno 2013, la durata dell’AUA, la procedura di rilascio, le modifiche di stabilimento/impianto/attività in presenza di AUA già rilasciata, il rinnovo dell’autorizzazione.
Per gli iscritti, la Guida si trova sul sito di Confindustria.
Il nuovo regolamento verrà applicato alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale; non si applica ai progetti dove la valutazione di impatto ambientale (VIA) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.
Nell’Autorizzazione Unica Ambientale confluiscono:
- l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui agli artt. 124 e ss. del D.Lgs n. 152/2006 (Codice dell’ambiente);
- la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall’allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’ambiente;
- l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente;
- la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico;
- l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell’ambiente
Fonte: Guidambiente.it
12/9/2013