News - Gestione delle Terre e Rocce da Scavo: c’è l’obbligo di Marcatura CE?

Davvero Terre e Rocce da Scavo dovranno essere marcate CE? La domanda non è peregrina, poiché già alcune amministrazioni hanno richiesto ai gestori dei cantieri la marcatura CE per i materiali di scavo prodotti.Abbiamo chiesto dei chiarimenti in merito all’avv. Michele Arganini della Società Strata, tra le prime società di servizi italiane per l’assistenza e la consulenza di carattere giuridico – amministrativo nel settore delle Opere Pubbliche e dei Grandi Programmi Infrastrutturali.

 

 

“Il problema”, ci dice Arganini, “è capire se debbano essere applicate le norme in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione alle Terre e Rocce da Scavo gestite al di fuori della disciplina dei rifiuti ai sensi del d.m. 161/2012“, anche alla luce della recente entrata in vigore del regolamento 305/2011 (leggi anche Marcatura CE prodotti da costruzione, dal 1° luglio parte il Regolamento 305/2011).

In estrema sintesi, il complesso di norme armonizzate sui prodotti da costruzione comprende riferimenti ad aggregati per calcestruzzo (EN 12620), aggregati per malta (EN 13139), aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico (EN 13043), aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (EN 13242), ecc. e fa riferimento ai requisiti essenziali che le opere in cui vengono utilizzati i prodotti devono soddisfare.

 

 

La normativa in esame si applica ad aggregati naturali, artificiali o riciclati, indipendentemente dalla loro origine, e prevede differenti percorsi per l’attestazione di conformità in funzione del tipo di uso previsto.

Con l’etichettatura con marchio CE sui documenti di accompagnamento al materiale, il produttore, sulla base della dichiarazione di conformità allo standard di riferimento, garantisce i requisiti prestazionali essenziali del prodotto.

Ai fini dell’applicazione del Regolamento 305/2011, occorre verificare se l’impiego di aggregati in destinazioni come quelle comunemente individuate per la gestione delle terre e rocce da scavo al di fuori della disciplina dei rifiuti comporti o meno una commercializzazione di tali materiali sul mercato comunitario.

Il Regolamento n. 305/2011, a differenza della precedente normativa comunitaria in materia di prodotti da costruzione, prevede una precisa definizione sia di “messa a disposizione sul mercato” sia di “immissione sul mercato“.

Due sono gli elementi da tenere presenti in questo ragionamento:

1. le Terre e Rocce da Scavo sono riconducibili, sotto il profilo oggettivo, alle norme armonizzate relative ai prodotti da costruzione considerate dal d.m. 11 aprile 2007 e dal Regolamento CE n. 305/2011 e da ultimo elencate nel decreto direttoriale del MISE dell’8 aprile 2010;

2. rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento 305/2011 la cessione a qualsiasi titolo di aggregati per l’incorporazione degli stessi in opere di ingegneria civile, con riferimento ai comuni utilizzi degli stessi sopra ricordati (calcestruzzi; conglomerati bituminosi; rilevati; sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali; stradi di fondazione; recuperi ambientali, riempimenti e colmate; ecc.).

Al fine della configurazione del trasferimento rileva solo la “prima messa a disposizione sul mercato”, mentre non rilevano eventuali successivi trasferimenti da parte dell’acquirente/cessionario ad altri soggetti.

“Ciò posto”, conclude Arganini, “ai fini della questione, si può osservare che la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, prevista nel d.m. 161/2012, risulta difficilmente compatibile con i presupposti e finalità della normativa comunitaria e nazionale relativa alla marcatura CE“.

I requisiti previsti dal d.m. n. 161/2012, affinché il materiale da scavo fuoriesca dalla disciplina dei rifiuti e possa essere gestito come sottoprodotto, appaiono, infatti, difficilmente conciliabili, se non addirittura contrastanti, con il concetto stesso di fabbricazione e messa sul mercato di un prodotto.


Fonte: Guidambiente.it

17/7/2013