News - Fotovoltaico, pubblicato l'elenco dei Sistemi/Consorzi per lo smaltimento dei moduli a fine vita

La risoluzione 22/E dell’agenzia delle Entrate del  2 aprile u.s. (“Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall’art. 16-bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica”) ha chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientri nella detrazione fiscale del 36%, elevata al 50 % fino al 30 giugno p.v. e con un limite di spesa  di euro 48.000 a euro 96.000.



Riassumendo le vicende che hanno portato alla perplessità, da cui è scaturita la risoluzione  in oggetto, si rammenta che l’articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, ha reso permanente la detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (originariamente disciplinata dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata). Tra gli interventi di recupero, in particolare, la lett. h) comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Le predette opere possono essere  realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. Poiché  l’art. 16-bis del TUIR si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2012 e poiché la disposizione che prevedeva l’applicabilità della detrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle spese sostenute per gli interventi di cui alla lett. h) è stata successivamente soppressa ad opera dell’art. 11, comma 3, del D.L. n. 83 del 2012, è stato chiesto un chiarimento al riguardo. Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. 83 del 2012 sancisce che gli interventi di cui alla lett. h), pur avendo la medesima finalità di quelli agevolati ai sensi del citato articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, non rispondono alle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la predetta agevolazione. Il Ministero dello sviluppo economico, date le riserve emerse circa la la riconducibilità alla lett. h) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmio energetico, ha richiamato il d.lgs. n. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012.



Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile. Pertanto, a conclusione del parere dell’agenzia, si ritiene che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego sull’ impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientri nell’ambito della lett. h) in esame.

 


Fonte: TuttoAmbiente.it

5/4/2013