News - L'airbag una volta dismesso diventa un rifiuto (esplosivo) e trattarlo è un rompicapo
Il componente esplosivo come l'air bag e il pretensionatore per cinte di sicurezza, una volta rimosso dall'auto perchè scaduto o innescato o perchè il veicolo deve essere rottamato deve essere classificato come rifiuto. Esiste infatti un apposito codice Cer (Catalogo europeo dei rifiuti) che classifica come rifiuto il "componente esplosivo dell'auto (Cer16. 01. 10*). Ma nonostante ciò permangono dei problemi di gestione. Così come permangono problemi per i segnali nautici che alla scadenza (4 anni) devono essere adeguatamente gestiti.
Nel 1999 il Ministero dell'Interno ha declassificato i moduli esplosivi installati all'interno delle auto (air bag e pretensionatori per cinte di sicurezza). Per cui chi produce questi prodotti è soggetto alle disposizioni del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che disciplina la gestione, la produzione, la classificazione, la detenzione, la spedizione dei materiali esplosivi. Ma, una volta che l'oggetto è ultimato e pronto per la messa in commercio esce dal campo di applicazione del Tulps per entrare nel campo delle disposizioni ambientali. E' il Dlgs 152/206 che viene applicato per la gestione dei prodotti nel loro fine vita. E' il Dlgs 209/2033 che viene applicato per i veicoli fuori uso. Quest'ultimo individua e disciplina le misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli, a ridurre la presenza di sostanze pericolose nei veicoli, e al rilascio delle stesse nell'ambiente.
Quindi, secondo il decreto del 2003, prima di procedere alle operazioni di selezione e recupero delle varie frazioni costituenti l'auto, devono essere effettuate operazioni di bonifica o messa in sicurezza dell'autoveicolo. E tali operazioni, effettuabili attraverso la rimozione o la neutralizzazione prevedono pure la selezione dei componenti pericolosi ed esplosisi come l'air bag e il pretensionatore per cinte di sicurezza.
Però l'airbag e le prestensionatori per cinture, una volta innescati, presentano ancora il 20% circa di quantitativi esplosivi rispetto a quello iniziale. Quindi il rifiuto rimane pericoloso e come tale dovrebbe essere trattato, dunque secondo la normativa italiana sui rifiuti non è possibile avviarlo a operazioni di recupero. E comunque una volta rimossi mantengono le loro caratteristiche di pericolosità
Proprio su tale intreccio normativo si sono creati problemi di interpretazione e applicazione della normativa non solo per gli operatori ma anche per i controllori. Quindi sanzioni e verbali nei confronti di carrozzerie e centri di demolizione di autoveicoli che inviano a recupero rifiuti che presentano ancora la presenza di esplosivo. E pure casi in cui le Regioni o le Provincie si sono limitate a inserire in fondo alle autorizzazioni la possibilità di scegliere fra due opzioni di rimozione. O procedimenti autorizzaztivi che hanno richiesto la creazione di centri di stoccaggio con caratteristiche simili a depositi per esplosivi che causano inutili aggravi di costi e difficoltà tecniche dell'operatore.
Per quanto riguarda i segnali nautici una volta scaduti il detentore deve disfarsene rispettando il Tulps. Dovrebbero essere affidati a un "cantiere di scaricamento" dotato di forni con abbattimento dei fumi ma, sono di difficile accesso ai natanti. A tal fine - sostiene la Primis - si dovrebbe realizzare una filiera di gestione come avviene per tante altre tipologie di scarti come per alcune tipologie di rifiuti come per esempio per i Raee. Così oggi in mancanza di un'adeguata gestione i segnali vengono principalmente abbandonati in mare o sulla terra ferma e a volte sono causa di gravi incidenti.
In realtà la questione dovrebbe essere disciplinata da un apposito decreto. Infatti la normativa relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici (un decreto anche questo di attuazione della direttiva europea) prevede che con decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, - decreto che doveva essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia il primo luglio 2010 - , "sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti". Il decreto non è stato ancora elaborato
Tutto ciò, quindi non fa altro che sollevare il problema, che non è solo quello dell'incertezza del diritto, ma è anche quello del'incertezza del dovere. Il continuo rimaneggiamento delle norme crea una situazione di confusione, di incertezza anche del dovere per chi vuole - o a chi vorrebbe - operare attivamente per una corretta gestione dei rifiuti esplosivi.
Fonte: Greenreport.it
6/2/2013
Ed è proprio la Primis srl - società che offre servizi di distribuzione e smaltimento dei prodotti esplosivi - che punta il dito sulle grosse anomalie normative sulla gestione di tali rifiuti.
Nel 1999 il Ministero dell'Interno ha declassificato i moduli esplosivi installati all'interno delle auto (air bag e pretensionatori per cinte di sicurezza). Per cui chi produce questi prodotti è soggetto alle disposizioni del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che disciplina la gestione, la produzione, la classificazione, la detenzione, la spedizione dei materiali esplosivi. Ma, una volta che l'oggetto è ultimato e pronto per la messa in commercio esce dal campo di applicazione del Tulps per entrare nel campo delle disposizioni ambientali. E' il Dlgs 152/206 che viene applicato per la gestione dei prodotti nel loro fine vita. E' il Dlgs 209/2033 che viene applicato per i veicoli fuori uso. Quest'ultimo individua e disciplina le misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli, a ridurre la presenza di sostanze pericolose nei veicoli, e al rilascio delle stesse nell'ambiente.
Quindi, secondo il decreto del 2003, prima di procedere alle operazioni di selezione e recupero delle varie frazioni costituenti l'auto, devono essere effettuate operazioni di bonifica o messa in sicurezza dell'autoveicolo. E tali operazioni, effettuabili attraverso la rimozione o la neutralizzazione prevedono pure la selezione dei componenti pericolosi ed esplosisi come l'air bag e il pretensionatore per cinte di sicurezza.
Però l'airbag e le prestensionatori per cinture, una volta innescati, presentano ancora il 20% circa di quantitativi esplosivi rispetto a quello iniziale. Quindi il rifiuto rimane pericoloso e come tale dovrebbe essere trattato, dunque secondo la normativa italiana sui rifiuti non è possibile avviarlo a operazioni di recupero. E comunque una volta rimossi mantengono le loro caratteristiche di pericolosità
Proprio su tale intreccio normativo si sono creati problemi di interpretazione e applicazione della normativa non solo per gli operatori ma anche per i controllori. Quindi sanzioni e verbali nei confronti di carrozzerie e centri di demolizione di autoveicoli che inviano a recupero rifiuti che presentano ancora la presenza di esplosivo. E pure casi in cui le Regioni o le Provincie si sono limitate a inserire in fondo alle autorizzazioni la possibilità di scegliere fra due opzioni di rimozione. O procedimenti autorizzaztivi che hanno richiesto la creazione di centri di stoccaggio con caratteristiche simili a depositi per esplosivi che causano inutili aggravi di costi e difficoltà tecniche dell'operatore.
Per quanto riguarda i segnali nautici una volta scaduti il detentore deve disfarsene rispettando il Tulps. Dovrebbero essere affidati a un "cantiere di scaricamento" dotato di forni con abbattimento dei fumi ma, sono di difficile accesso ai natanti. A tal fine - sostiene la Primis - si dovrebbe realizzare una filiera di gestione come avviene per tante altre tipologie di scarti come per alcune tipologie di rifiuti come per esempio per i Raee. Così oggi in mancanza di un'adeguata gestione i segnali vengono principalmente abbandonati in mare o sulla terra ferma e a volte sono causa di gravi incidenti.
In realtà la questione dovrebbe essere disciplinata da un apposito decreto. Infatti la normativa relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici (un decreto anche questo di attuazione della direttiva europea) prevede che con decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, - decreto che doveva essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia il primo luglio 2010 - , "sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti". Il decreto non è stato ancora elaborato
Tutto ciò, quindi non fa altro che sollevare il problema, che non è solo quello dell'incertezza del diritto, ma è anche quello del'incertezza del dovere. Il continuo rimaneggiamento delle norme crea una situazione di confusione, di incertezza anche del dovere per chi vuole - o a chi vorrebbe - operare attivamente per una corretta gestione dei rifiuti esplosivi.
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