News - Quando i sottoprodotti della molitura non sono rifiuti?
Chi sversa in un terreno agricolo acque di vegetazione e sanse provenienti dalla molitura delle olive può essere condannato per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Lo ricorda una sentenza della Corte di Cassazione penale, in relazione alla pronuncia del Tribunale di Enna. Il Tribunale ha assolto un oleificio dal reato perché non ha sversato abusivamente in un terreno agricolo acque di vegetazione e sanse provenienti dalla molitura delle olive.
Con riferimento alle acque di vegetazione il Tribunale ha affermato che l'oleificio aveva comunicato al sindaco del Comune di Villarosa l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, con specifica indicazione alle aree nelle quali detta utilizzazione sarebbe avvenuta.
Con riferimento alla sansa ha affermato che tale sostanza rientra nella nozione di sottoprodotto perché può essere utilizzata per l'estrazione del relativo olio, come combustibile o quale ammendante per il terreno.
Ma, l'utilizzazione della sansa, come ammendante per il terreno, risulta solo ipotizzata in sentenza: non viene citato alcun elemento che lo provi. Dunque non si può parlare di sottoprodotti perché i sottoprodotti sono quei materiali originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione, dotati di valore di scambio di mercato, di requisiti merceologici e di qualità ambientale.
Per essere sottoprodotti e non rifiuti, i materiali non devono essere sottoposti a trattamenti preliminari per essere impiegati nel corso del processo di produzione o di utilizzazione (anch'esso preventivamente individuato, definito e certo) e il loro impiego non deve dar luogo a emissioni e a impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati.
Ne consegue che se dotati di determinati requisiti (merceologici, di qualità ambientale e valore di scambio di mercato) e caratteristiche, i sottoprodotti non sono rifiuti e in quanto tali non vengono sottoposti alla disciplina della parte quarta del Testo unico ambientale.
Così come non vengono sottoposti alla disciplina sui rifiuti i reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) che abbiano una loro utilità ai fini agricoli. Se ciò non avviene il loro spandimento o abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (previsto dall'art. 256, comma secondo, del Dlgs. n. 152/2006).
Fonte: GreenReport.it
4/2/2013