News - Dal 1 gennaio 2013 i Comuni dovranno istituire la TARES

Dal 1 gennaio 2013 i Comuni dovranno istituire la TARES (nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi) a copertura (totale) dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Considerando che i tempi per emanare il regolamento, previsto dal comma 12 dell’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono estremamente esigui, stante il fatto che deve essere proposto concordemente dal Ministro dell’economia e dal Ministro dell’ambiente sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è prevedibile che l’introduzione della TARES avverrà sulla base del  “metodo normalizzato” (DPR 27 aprile 1999, n. 158) e alla luce della legislazione vigente e delle recenti interpretazioni giurisprudenziali.

 

 

Questo significa che:

a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse la TARSU (con relativa addizionale EX ECA – EX MECA) e la TIA;

a costi coperti dalla TARES, che rientrano nel Piano Economico Finanziario, sono quelli relativi a tutte le attività inerenti il servizio, indipendentemente dal soggetto attuatore (unico soggetto o più soggetti), e pertanto:spazzamento e lavaggio, servizi di raccolta e trasporto, trattamento – smaltimento – riciclo, gestione piattaforme ed impianti, recupero rifiuti abbandonati, riscossione accertamento e contenzioso, gestione banche dati utenze, corsi finalizzati di educazione ed informazione, costi generali, comuni e finanziari;

alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, aumentabile fino a 0,40 euro; è da sottolineare che il gettito derivante dalla maggiorazione determina la riduzione in maniera corrispondente del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

ferma restando la titolarità della TARES, nella prevista modalità di tassa, in capo al Comune, il soggetto (principale) affidatario del Servizio può anche essere assegnatario delle attività operative inerenti la riscossione, l’accertamento, il contenzioso e la gestione banche dati utenze;

per la determinazione delle tariffe saranno utilizzate le classi e le categorie individuate dal metodo normalizzato sulla base dei coefficienti previsti, applicati con più rigore rispetto al passato viste anche recenti sentenze in merito;

L’introduzione della TARES da parte dei Comuni, in particolare per quelli attualmente con gestione TARSU, prevede una serie di attività d’impianto:

recepimento delle novità legislative con approvazione del nuovo Regolamento Comunale TARES;

predisposizione del Piano Economico Finanziario;

assegnazione delle utenze alle classi e alle categorie previste dal metodo normalizzato;  

determinazione delle componenti economiche della parte fissa e della parte variabile della TARES;

simulazioni e definizione degli importi TARES da applicare agli utenti;

introduzione di modalità gestionali in ambito amministrativo (ufficio TARES e sportelli all’utenza) con quantificazione del dovuto, emissione di più documenti di pagamento a consuntivo e conguaglio (evitando i rimborsi) ecc.;

 

 

In buona sostanza, l’introduzione della TARES determina due tipologie di costi:

un costo di impianto iniziale, sostanzialmente una tantum per diversi aspetti, inerente l’istituzione e l’avvio della TARES medesima (costruzione degli archivi normalizzati, redazione dei Regolamenti e conseguenti atti comunali, consulenza legale e amministrativa alle scelte comunali in materia, simulazioni puntuali su ogni singola utenza comunale sia domestica che commerciale con confronto rispetto alla Tarsu finora pagata). Tali costi sono ammortizzabili all’interno della tariffa annua.

costo di gestione annuo relativo alle predetti fasi di sportello all’utenza, alla attività amministrativa, più impegnativa rispetto alla TARSU, oltre all’attività annuale di definizione del Piano Economico Finanziario con simulazione e definizione delle tariffe.

L’introduzione della TARES presenta sicuramenti aspetti di miglioramento rispetto alla “Babilonia” che oggi si registra nelle diverse realtà comunali, se non altro per la sostanziale uniformità di trattamento delle utenze avviata dall’ art. 14.

Tra l’altro, in ambiti territoriali omogenei con unico soggetto affidatario del servizio che gestisce anche le attività operative di rapporto con gli utenti, si potrà:

accedere al servizio, tramite uno qualunque degli sportelli del soggetto gestore presenti sul territorio;

individuare tariffe uniformi per gruppi di Comuni (Unioni ecc.), con simulazioni preventive dei conseguenti impatti sull’utenza.

D’altro canto una lettura approfondita di quanto previsto dall’art.14 evidenzia la necessità dell’introduzione di alcune modifiche funzionali, ai fini di rendere più agevole la gestione della TARES; tra le  più rilevanti:

La possibilità, oggi non contemplata, di utilizzare la superficie comunicata dall’utente nelle more della comunicazione delle superfici catastali da parte dell’Agenzia delle Entrate;

la previsione che soggetto affidatario, in presenza di una tariffa avente natura di corrispettivo, possa applicare e riscuotere anche la maggiorazione, per evitare doppie bollettazioni emesse contemporaneamente.

E da segnalare infine una iniziativa parlamentare in corso tesa ad estendere la possibilità prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, anche ai comuni che hanno realizzato sistemi di gestione con presenza di correttivi ai criteri di ripartizione del costo finalizzati a un modello di tariffa commisurata al servizio, possibilità attualmente prevista solo per le amministrazioni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

 

Fonte: Gestione-Rifiuti.it

1/1/2013