News - Decreto crescita Bis, le nuove norme in materia ambientale
Il testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (pubblicato nel SO n. 194 alla GU 19 ottobre 2012, n. 245), è stato convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18 dicembre 2012 – SO n. 208).
Il provvedimento apporta numerose modifiche in campo ambientale, tra cui si segnalano:
- all’art. 20-ter interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile;
- all’art. 33-octies il superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi;
- all’art. 34, c. 23, la precisazione che spetta solo agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali individuati dalla Regioni le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ivi compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani (inserimento del c. 1 bis, dopo il c. 1 dell’art. 3 bis del DL 138/11 conv. n L. 148/11);
- all’art. 34, c. 29 la tariffa del servizio idrico viene determinata non più dall’Ato, ma dal “soggetto competente”, che la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nuovo c. 4 all’art. 154 del D.L.vo 152/06);
- all’art. 34, c. 30 sono posticipate le sanzioni per chi mette in commercio sacchetti non biodegradabili (modifica dell’art. 2, c. 4, del DL 2/12 conv. in L. 28/12);
- all’art. 34, c. 52 viene modificato l’art. 285 del D.L.vo 152/06 in tema di caratteristiche degli impianti termici civili: in particolare detti impianti devono essere adeguati alle prescrizioni in materia di emissioni entro il 1 settembre 2017 purché sui singoli terminali siano installati elementi utili per il risparmio energetico;
- all’art. 36 vengono apportate modifiche agli allegati al D.L.vo 152/06 (c. 7: Parte II, all. IV – la soglia di 100kW per lo screening va calcolata sulla potenza nominale di concessione, e non sulla potenza installata; c. 7 bis: Parte II, all. II – sono sottoposti a Via statale gli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, mentre rimangono di competenza regionale gli elettrodotti non facenti parte delle rete elettrica nazionale). Infine, il c. 7 ter prevede che entro il 19 marzo 2013 Regioni e Provincie autonome aggiornino le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; qualora non provvedano nel termine di un anno, il Governo esercita il potere sostitutivo.
Fonte: Tuttoambiente.it
17/12/2012