News - Rottami di vetro: determinati i criteri per l’End of Waste
Come previsto dalla normativa comunitaria (Art. 6 Direttiva 2008/98/CE) continua l’emanazione dei regolamenti volti a determinare quando i rifiuti cessano di essere tali per rientrare nel novero dei prodotti o materie prime.
Le tipologie di rifiuti oggetto di regolamentazione EoW che il Legislatore Comunitario prevede, sono in particolare: Rifiuti da costruzione e demolizione, ceneri e scorie, rottami ferrosi (per i quali è stato emanato il Reg. 333/2011), gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro (oggetto di esame).
Si ricorda che le condizioni poste dall’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE sono:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Lo Stato Italiano ha recepito tale articolo nel dicembre 2010 (con l’art. 12, comma 1, D.Lgs 205/2010), inserendo l’articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto al D.Lgs. 152/2006, ed integrandolo della previsione di cui al Considerando (22) della citata Direttiva, prevedendo al comma 2, che: “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.”
Pertanto, fissati i “criteri specifici” da parte del Legislatore Europeo o dello Stato Italiano ( per quest’ultimo da adottare con DD.MM. dell’Ambiente e Territorio ai sensi della Legge 400/1988), il recuperatore autorizzato affinché possa dimostrare che il “rifiuto” non è più tale, ma può essere nuovamente annoverato nella sfera giuridica di prodotto o materia prima, deve rispettare pedissequamente tali criteri specifici, non rispettando i quali, restano soggetti alla normativa sui rifiuti.
In attesa che dell’adozione dei citati DD.MM., in Italia continuano ad applicarsi le disposizioni ministeriali dalle quali hanno origine le Materie Prime Seconde o rinnovate EoW:
- il D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997;
- il D.M. 12 giugno 2002 n. 161, D.M.17 novembre 2005 n. 269 Relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- e l’art. 9 bis , lettera a) e b) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in Legge 210/2008) Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
Restano comunque valide le disposizioni autorizzative rilasciate ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006, ovvero le autorizzazioni regionali o provinciali che autorizzano ad esercitare le attività di recupero in procedura “ordinaria” e “semplificata”, dalle quali derivano MPS o EoW, che dovranno comunque uniformarsi ai regolamenti comunitari attuativi dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE.
La Commissione UE, in virtù delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 6, della Direttiva 2008/98/CE, ha adottato il Regolamento 1179/2012 della Commissione UE, del 10 dicembre 2012, che avrà decorrenza dall’ 11 giugno 2013, ha fissato i “criteri specifici” affinché i rottami di vetro cessino di essere considerati “rifiuto” ed alimentare nel rispetto della normativa tecnica di settore l’industria del vetro, “attraverso processi di rifusione” senza pregiudicare l’ambiente e la salute umana.
I “criteri specifici” sono fissati dall’Allegato I, che al Punto 1.1 demanda al “personale qualificato la verifica che ogni partita sia conforme a specifiche adeguate”, al Punto 1.2 fissa i limiti dei materiali estranei non vetrosi in: - metalli ferrosi ≤ 50 ppm, metalli non ferrosi ≤ 60 ppm, sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose ≤ 100 ppm per rottami di vetro di dimensione > 1 mm e 1500 ppm per rottami di vetro di dimensione ≤ 1 mm , sostanze organiche ≤ 2000 ppm . Per sostanze inorganiche non vetrose e non metalliche si intendono: ceramica, roccia, porcellana e piroceramica; sono invece sostanze organiche ritenute estranee la carta, gomma, plastica, tessuto e legno.
Al Punto 1.3 - Allegato I, vengono fissate le condizioni per verificare la presenza di eventuali caratteristiche di pericolosità ex Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE, alla cui verifica è delegato il personale qualificato e formato, facendo seguire al controllo visivo una verifica analitica se dovesse dubitare della natura incontaminata del vetro recuperato.
Al Punto 2 – Allegato I, sono elencate le tipologie di rifiuti in vetro che possono essere recuperati e beneficiare della successiva qualificazione EoW, naturalmente sono recuperabili gli imballaggi in vetro da raccolte differenziate, il vetro piano ed i vasi; sono esclusi i rifiuti in vetro pericolosi, quelli provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati o da strutture sanitarie.
Il processo di recupero deve prevedere che il trattamento di frantumazione, cernita, separazione o pulizia idoneo a preparare il rottame di vetro all’uso diretto attraverso la rifusione, sia completo e rispondente ai dettami normativi in materia di rifiuti.
Il rispetto dei criteri di cui all’art. 3 del Reg. 1179/2012, permette al rifiuto di vetro di acquisire la nuova qualificazione di “prodotto”, deve però essere dimostrato dal produttore, il quale deve rilasciare una “dichiarazione di conformità” a favore del detentore successivo nel rispetto dei contenuti dettati dall’Allegato II al regolamento in esame.
E’ inoltre necessario applicare un idoneo sistema di gestione di verifica del procedimento, dal quale dovrà emergere: le modalità di verifica del rifiuto di vetro in ingresso all’impianto, il monitoraggio dei processi e tecniche di trattamento, il monitoraggio della qualità dei rottami di vetro recuperato, le registrazioni dei risultati dei controlli, la formazione del personale.
La rispondenza del sistema di gestione e controllo ai criteri fissati dal regolamento ( CE) 1179/2012, dovrà essere accertato e certificato ogni tre anni da un organismo accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 o altro verificatore ambientale abilitato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 20, lettera b) del regolamento (CE) n. 1221/2009
Fonte: Luca D'Alessandris su Ambiente.it
11/12/2012