News - IVA e Tassa sui Rifiuti
La TIA1 (art. 49 D.L.vo n. 22/1997), a differenza della TIA2 (art. 238 D.L.vo n. 152/2006), ha natura tributaria e pertanto non è soggetta ad IVA.
A queste conclusioni è recentemente giunta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3756/2012, in cui i giudici di legittimità hanno affermato che non può ritenersi sussistente - né giuridicamente, né logicamente - una continuità tra le due entrate e che pertanto, stante il quadro normativo vigente, la TIA1 deve essere considerata un tributo, mentre la TIA2 rappresenta un'entrata di natura patrimoniale.
La citata sentenza ha conseguenze interpretative ed operative di tutto rilievo: per quanto attiene agli aspetti semantici, invero, si rileva che essa si pone in contrasto con l'interpretazione fornita sul punto dall'Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 3/DF del 2010, in cui era stata affermata la natura di entrata patrimoniale della TIA1; relativamente agli aspetti operativi, invece, si segnala che la pronuncia in commento apre le porte alle istanze di rimborso dell'IVA indebitamente versata.
Le eventuali richieste, il cui importo complessivo è stimato in circa 1 miliardo di euro, vanno presentate al gestore del servizio pubblico (ovvero al Comune nel caso in cui questi abbia riscosso l'entrata) nel termine di 10 anni dall'indebito pagamento. I gestori hanno però già annunciato, per il tramite di Federambiente, che non possono restituire soldi che non hanno, perché già incassati dallo Stato, in attesa di future compensazioni.
Fonte: Tuttoambiente.it
15/3/2012
















