News - Presto in GU un decreto con le sanzioni SISTRI e i nuovi Eco-Reati

Il quadro sanzionatorio previsto a corredo delle norme ambientali, ed in special modo di quelle sulla gestione dei rifiuti, e' stato di recente modificato sia in virtu' delle nuove sanzioni introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010 nel TUA (D.Lgs. n. 152/2006) in materia di tracciabilita' dei rifiuti e di SISTRI sia da quelle contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell¿ambiente, in attesa di pubblicazione in G.U. (comprendenti sanzioni più soft rispetto a quelle originariamente pensate per i reati ambientali delle societa'  e una nuova attenuazione delle gravita'  delle sanzioni del SISTRI per il primo periodo di piena operativita' ).

 

 

Come è noto, le nuove sanzioni del SISTRI – introdotte nel D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 205/2010, il decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti – saranno applicabili al termine del periodo c.d. "a doppio binario" (la fase transitoria durante la quale è prevista la convivenza degli obblighi documentali del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti col SISTRI), regolato dall'art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009.

SISTRI: le sanzioni saranno applicabili dalla piena operatività

Questa impostazione – che come detto era stata adottata dal D.M. 17 dicembre 2009 – è stata di fatto confermata dal comma 1 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 205/2010 che ha ribadito che le sanzioni del SISTRI entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009.

Si deve pure rilevare che questo termine ha subito tutta una serie di modifiche e, da ultimo, è stato prorogato dal D.M. 26 maggio 2011, il quale, in luogo di una unica data di partenza della piena operatività del SISTRI, ha optato per una “partenza scaglionata” a seconda delle categorie di imprese considerate. In altre parole, le sanzioni del SISTRI entreranno in vigore per le imprese ricomprese nei singoli scaglioni solo dopo che scatterà il termine a questi relativo.

Sanzioni: graduare la responsabilità per il primo periodo

Orbene, il comma 2 dell'art. 39 aveva, però, previsto che tali sanzioni dovessero essere introdotte con gradualità ("Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione"), per consentire agli operatori del settore di superare le difficoltà derivanti dell'applicazione del nuovo sistema. Più precisamente tale disposizione ha stabilito che i soggetti obbligati all'iscrizione che avessero omesso l'iscrizione (fattispecie prevista dall'art. 260-bis, comma 1, TUA) o il relativo versamento nei termini previsti (fattispecie prevista dall'art. 260-bis, comma 2, TUA), fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al SISTRI con pagamento del relativo contributo, fossero puniti con sanzioni commisurate al ritardo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo ed in particolare:

- se l'inadempimento si verifica nel periodo 1/01/2011-30/06/2011 [primo semestre], il soggetto obbligato all'iscrizione che omette iscrizione o versamento è punito con una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione;

- se l'inadempimento si verifica (o comunque si protrae) nel periodo 1/07/2011-31/12/2011 [secondo semestre], il soggetto obbligato all'iscrizione che omette iscrizione o versamento è punito con una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione.

Tuttavia, il legislatore nell'introdurre una previsione così puntuale, non aveva certo immaginato che a seguito delle successive proroghe la data d'inizio di questo meccanismo di attenuazione delle sanzioni sarebbe poi risultato "superato" e non più coordinato con la data (rectius, le date) del pieno avvio del SISTRI (si veda, da ultimo la partenza "scaglionata" prevista per le differenti categorie di soggetti interessati dal D.M. 26 maggio 2011).

Si è così deciso di dover apportare nuove modifiche e a tal fine si è scelto di utilizzare lo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2008/99/CE (tutela penale dell'ambiente) e 2009/123/CE (inquinamento provocato dalle navi), che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 135 del 7 aprile 2011.

Difatti, l'ultima versione del decreto del provvedimento – quella definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri n. 145 del 7 luglio 2011 - precisa la portata temporale della riduzione delle sanzioni, chiarendo che sino alla piena operatività del SISTRI, saranno ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti: - a 1/10 le sanzioni per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese - a 1/5 le sanzioni per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

Quindi, al posto delle date già indicate dal comma 2 dell’art. 39, D.Lgs. n. 205/2010, si ricorre ad un periodo, rispettivamente, di otto e quattro mesi, a partire dai termini di piena operatività ex art. 12, comma 2, DM del 17 dicembre 2009 e s.m.i., durante il quale le sanzioni saranno più soft.

Dal D.L. Sviluppo, la proroga dell’operatività per le microimprese

Sempre in tema di SISTRI, si rammenta, da ultimo, che il termine di avvio della piena operatività del SISTRI per le microimprese (fino a 10 dipendenti) produttrici di rifiuti pericolosi subirà una ulteriore proroga a seguito della norma all'uopo inserita nel testo del c.d. "decreto Sviluppo" (D.L. n. 70/2011) definitivamente approvato da parte del Senato: la norma non precisa la nuova data ma questa dovrà essere comunque "non antecedente al 1 giugno 2012".

La data fissata dal D.M. 26 maggio 2011 è (era), invece, quella del 2 gennaio 2012.

 

 

Decreto di recepimento della direttiva 2008/99/CE

Come ampiamente illustrato nel precedente articolo dedicato a questo argomento, il provvedimento in commento è finalizzato a recepire congiuntamente la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente e la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

Lo schema di decreto appare così strutturato: Art. 1 - Modifiche al codice penale Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 Art. 5 - Clausola di invarianza Oltre alle norme sul SISTRI, tra le novità introdotte spicca certamente l’estensione a società ed enti della responsabilità determinata dalla commissione di una serie di illeciti ambientali, la limitazione della responsabilità per scarichi di acque reflue industriali ai soli comportamenti più rilevanti, e l’introduzione di due nuovi eco-reati (l’uccisione di specie protette e la distruzione di habitat naturali) che in questa ultima versione sembrano essere stati maggiormente dettagliati.


Fonte: Ipsoa.it

Autore: Claudio Bovino

21/7/2011