News - Albo Gestori: Importanti cambiamenti in arrivo

SPARISCONO LE CATEGORIE 2 E 3 DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E NON SONO PIU’ RICHIESTE LE GARANZIE FINANZIARIE PER LE ISCRIZIONI INERENTI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Il nuovo D.Lgs. n. 205/2010 ha operato una profonda rivisitazione delle disposizioni fino ad ora in vigore contenute nel TU ambiente in materia di rifiuti.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in attesa che venga emanato dal Ministero dell’Ambiente il Decreto di riordino delle iscrizioni all’Albo, ha pubblicato una Circolare esplicativa in materia (Circ. n. 240 del 09/02/11).

 

 



La novità rilevante è la sparizione delle categorie 2 e 3 per la raccolta ed il trasporto, rispettivamente, di rifiuti non pericolosi e pericolosi avviati effettivamente al recupero.
Il comma 15 dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/06 e smi prevede che, fino all'emanazione del nuovo regolamento dell’Albo, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 406/98.
Considerato che le disposizioni relative all’istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, il Comitato nazionale ha ritenuto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per tali categorie.
Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

Un’altra novità significativa è che non sono più richieste le garanzie finanziarie per la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (Categoria 4 e Categoria 1, limitatamente ai rifiuti non pericolosi).

Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria.

Le imprese iscritte nella categoria 4 possono:
a) continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell’iscrizione, come previsto dalla disposizione transitoria contenuta al comma 5 dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/06.
b) richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata rimanendo iscritte nella categoria 4.

Le imprese iscritte nella categoria 1, possono:
a) continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell’iscrizione;
b) qualora non risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata;
c) qualora risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata e prestare contestualmente una nuova garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare.

 

14/2/2011